Cosa si intende per "fattura immediata" e "fattura differita"?
La fattura immediata è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata dall’articolo 6 del Dpr 633/72 (ad esempio: per la cessione di beni mobili, l'effettuazione dell'operazione coincide con la spedizione o consegna dei beni; per le prestazioni di servizi, con il pagamento). La fattura elettronica si ha per emessa con la sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Al contrario, la fattura differita è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto ovvero per le prestazioni di servizio se sono individuabili con idonea documentazione effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo committente.
Per quanto riguarda la fattura elettronica immediata l’emittente deve predisporre il documento e trasmetterlo al sistema d’interscambio entro la data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/72. Qualora la fattura venga rifiutata dallo Sdi deve essere considerata non emessa: l’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al Sdi la fattura elettronica corretta. La fattura ricevuta e accettata dallo Sdi si considera emessa già con riferimento alla data riportata nella fattura stessa (campo "data" nella sezione "dati generali").